Sez. 1, Sentenza n. 4560 del 15/07/1986 (Rv. 447298 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - CORRELAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA ALL'IMPONIBILE DICHIARATO - SOTTRAZIONE DELLE SPESE PER NUOVI INVESTIMENTI EX ART. 8 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - LIMITI.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - CORRELAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA ALL'IMPONIBILE DICHIARATO - SOTTRAZIONE DELLE SPESE PER NUOVI INVESTIMENTI EX ART. 8 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - LIMITI.*
Nella disciplina del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), qualora l'imposta dovuta, in applicazione dell'art. 3 primo comma del predetto decreto, debba essere correlata all'imponibile dichiarato dal contribuente, da tale imponibile, ai sensi del successivo quarto comma, vanno sottratte le spese per nuovi investimenti, di cui all'art. 8 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968 n. 1089), solo nella parte in cui, alla stregua della stessa dichiarazione del contribuente, si riferiscano all'anno da definire, restando conseguentemente esclusa la possibilità di portare in deduzione spese per investimenti attinenti ad anni anteriori, indipendentemente dal fatto che, nel regime di tassazione ordinaria, ne sia consentito il riporto in anni successivi. (V 717/86, mass n 444276).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 8, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)