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Sez. 1, Sentenza n. 717 del 06/02/1986 (Rv. 444276 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA - CRITERI - REDDITO IMPONIBILE - COMPENSAZIONE CON LE PERDITE ACCERTATE IN ESERCIZI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444276-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA - CRITERI - REDDITO IMPONIBILE - COMPENSAZIONE CON LE PERDITE ACCERTATE IN ESERCIZI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La presentazione da parte del contribuente della domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 660 del 1973, comporta che l'imposta dovuta va determinata secondo le Disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 del citato d.l., senza poter modificare il reddito imponibile in siffatto modo determinato con la compensazione, a norma dell'art. 112 T.U. Del 1958 n. 645, con le perdite accertate in esercizi precedenti a quello in definizione. E tale disciplina manifestamente non contrasta con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 53, poiché alla base dell'assoggettamento al cosiddetto condono tributario vi è pur sempre una libera opzione del contribuente. (V 2045, mass n 434110).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 4, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)