Sez. 1, Sentenza n. 1471 del 17/11/1969 Ud. (dep. 21/03/1970) Rv. 114283 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - DURATA MINIMA -PENA STABILITA DALLA LEGGE - NOZIONE - DIMINUZIONI DI PENA PER VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE.*
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - DURATA MINIMA -PENA STABILITA DALLA LEGGE - NOZIONE - DIMINUZIONI DI PENA PER VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della Determinazione della durata minima della misura di sicurezza, prevista dall'art 219 cod pen, per pena 'stabilita dalla leggè si deve intendere quella astrattamente fissata per il delitto commesso dal condannato, comprese le diminuzioni e gli aumenti derivanti dalle circostanze attenuanti ed aggravanti, in senso tecnico, che effettivamente ricorrono. In tale computo non si deve, invece, tener conto della diminuzione di pena concessa per il vizio parziale di mente, perche tale diminuzione non attiene alla gravita del fatto delittuoso, ma concreta una qualificazione giuridica soggettiva dell'agente essa, cioe, influisce sulla misura della pena non a causa della maggiore o minore gravita del reato, sibbene unicamente a causa della diminuita imputabilita del reo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)