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Sez. 1, Sentenza n. 281 del 05/10/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151566 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - RICOVERO IN CASA DI CURA E CUSTODIA - CONDIZIONI - PENA STABILITA DALLA LEGGE - COMPUTO - VALUTAZIONE DELLA DIMINUENTE PER IL VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1981-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151566-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - RICOVERO IN CASA DI CURA E CUSTODIA - CONDIZIONI - PENA STABILITA DALLA LEGGE - COMPUTO - VALUTAZIONE DELLA DIMINUENTE PER IL VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE - RATIO.*

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, per "pena stabilita dalla legge" si deve intendere quella astrattamente fissata per il delitto commesso, compresi gli aumenti e le diminuzioni derivanti dalle ritenute circostanze aggravanti ed attenuanti. In tale computo non si tiene conto della diminuzione della pena per il vizio parziale di mente. (la Cassazione ha chiarito che la diminuente del vizio parziale di mente non attiene alla gravità del fatto, ma concreta una qualificazione giuridica soggettiva dell'agente). (V mass n 122812, per l'ulteriore precisazione che per l'assegnazione ad una casa di cura e custodia è necessario che la diminuita capacità di intendere e di volere sia conseguenza, non già di disturbi occasionali e transitori derivanti da malattia fisica, bensì di una infermità di natura psichica. (Conf mass n 136429; (Conf mass n 114283).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)