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Sez. 1, Sentenza n. 9310 del 09/11/1994 (Rv. 488471 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI _ IN GENERE | Impresa di macellazione del bestiame - Peso degli animali - Indicazione nelle fatture - Omissione - Conseguenze - Reddito imponibile - Accertamento induttivo - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488471-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI _ IN GENERE

L'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che impone che nella fattura debba essere indicata (fra l'altro) la quantità dei beni - deve essere interpretato nel senso che non è sufficiente indicare il numero delle unità dei beni acquistati quando esso non esprime adeguatamente le quantità come elemento determinante del corrispettivo. Pertanto, con riguardo ad impresa di macellazione del bestiame, essendo elemento determinante del prezzo non il numero ma il peso degli animali, l'omissione di tale dato dalle fatture tenute dall'impresa integra quelle gravi irregolarità contabili che, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, legittimano l'Amministrazione finanziaria al ricorso all'accertamento induttivo del reddito imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)