Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 05/09/1996 (Rv. 499482 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Merce eccedente rispetto al quantitativo accertato con fatture - Accertamento del corrispondente costo - Deducibilità dal costo della merce fatturata - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità. Pertanto, dal dato certo dell'esistenza della merce in eccedenza rispetto al quantitativo acquistato con fatture, è possibile dedurre che la merce stessa sia stata acquistata senza fatturazione ad un costo corrispondente a quello risultante dalle fatture esistenti, così come è possibile determinare la percentuale di maggiorazione attraverso il raffronto tra i costi medi di acquisto e di vendita, desumendo questi ultimi dalle fatture esistenti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)