diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6139 del 21/12/1978 (Rv. 395964 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - PROVA SCRITTA - NECESSITA - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PROVA DELL'AFFITTO DELL'AZIENDA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL SOGGETTO DEBITORE PER LE FORNITURE EFFETTUATE ALL'AZIENDA STESSA).*
Stato
decisa il 1978-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395964-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - PROVA SCRITTA - NECESSITA - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PROVA DELL'AFFITTO DELL'AZIENDA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL SOGGETTO DEBITORE PER LE FORNITURE EFFETTUATE ALL'AZIENDA STESSA).*

L'art 2556 cod civ, secondo cui i contratti traslativi del godimento di un'azienda debbono essere provati per iscritto e non possono essere provati per mezzo di testimoni, concerne soltanto le parti dei contratti medesimi e non e, pertanto, applicabile ai terzi, di fronte ai quali la prova del trasferimento del godimento dell'azienda puo essere data in qualsiasi modo. (nella specie, trattavasi di affitto dell'azienda, che doveva essere provato per dimostrare al terzo fornitore che per le forniture effettuate all'azienda stessa era debitore l'affittuario e non l'affittante). (V 930/75, mass n 374318).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)