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Sez. 1, Sentenza n. 3163 del 18/03/1995 (Rv. 491256 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - IN GENERE | Consorzio provinciale tra i bieticoltori - Scopo - Tutela degli interessi dei consorziati nei rapporti con gli industriali zuccherieri - Obblighi ex art. 2612 e seguenti cod.civ. - Soggezione.
Stato
decisa il 1995-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491256-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - IN GENERE

Dopo la modifica dell'art. 2602 cod. civ., introdotta con legge n. 377 del 1976 e dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 1981, la causa del contratto di consorzio non è più limitata alla disciplina della concorrenza tra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, ma ha un ambito più vasto, grazie al quale tale contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione generale tra imprese diverse, volto a realizzare le più razionali ed opportune sinergie. Ne deriva che deve attribuirsi natura di consorzio con attività esterna, soggetto, pertanto, all'obbligo di deposito dei bilanci ed agli altri obblighi ex artt. 2612 e seguenti cod.civ., ad un consorzio provinciale tra i bieticoltori, avente, tra gli scopi, il compito di rappresentare i consorziati, allo scopo di tutelarne gli interessi, nei rapporti con gli industriali zuccherieri e con ogni altro ente, organismo e associazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2612, Cod. Civ. art. 2615 bis, Legge 10/05/1976 num. 377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)