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Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 26/07/1996 (Rv. 498797 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - IN GENERE | Contratto di consorzio - Rilevanza esterna - Rapporto di mandato tra consorzio e consorziati - Sussistenza - Prescrizione - Atti compiuti dal consorzio mandatario - Effetti interruttivi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498797-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - IN GENERE

Con la modifica dell'art. 2602 cod. civ., introdotta dalla legge 10 maggio 1976 n. 377, e l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981 n. 240 - che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio - specifiche fasi dell'attività dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 cod. civ., comma secondo, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 cod. civ., opera quale mandatario dei consorziati, qualità nella quale è legittimato a compiere, ai sensi dell'art. 1710 cod. civ., atti interruttivi della prescrizione (nella specie, il consorzio aveva stipulato un'assicurazione per conto delle società consorziate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2608, Cod. Civ. art. 2609, Cod. Civ. art. 2615, Legge 10/05/1976 num. 377, Legge 21/05/1981 num. 240, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)