Sez. 1, Sentenza n. 63 del 28/02/1979 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143804 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DI CONCORSO MATERIALE NEL REATO - RITENUTA RESPONSABILITA A TITOLO DI CONCORSO MORALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DI CONCORSO MATERIALE NEL REATO - RITENUTA RESPONSABILITA A TITOLO DI CONCORSO MORALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - ESCLUSIONE.*
Quando all'imputato sia stato contestato, di essere stato l'autore o uno degli autori materiali del delitto, non V'e mutamento dell'accusa, se il giudice lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. (la Cassazione ha chiarito che una modifica del genere non comporta una sostanziale trasformazione nel suo contenuto essenziale del fatto addebitato, ne puo provocare una menomazione del diritto di difesa, posto che l'accusa di partecipazione materiale necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso psichico nel delitto).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)