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Sez. L, Ordinanza n. 21167 del 29/07/2024 (Rv. 672075-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego - Rimborso di spese legali sostenute dai dipendenti - Art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997 - Parere di congruità dell'Avvocatura erariale - Necessità - Sindacabilità da parte del giudice - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672075-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Ai fini del rimborso ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti nei giudizi promossi nei loro confronti per atti commessi nell'espletamento del servizio o nell'assolvimento degli obblighi istituzionali, è indispensabile il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il quale è però soggetto al vaglio del giudice della causa intentata dal dipendente per ricevere un rimborso maggiore, per il necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)