Sez. U, Sentenza n. 13861 del 06/07/2015 (Rv. 635924 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Rimborso di spese legali sostenute per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni ex art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 - Parere di congruità dell'Avvocatura erariale - Portata - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio ha diritto, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con modif. dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, la cui entità va riconosciuta nei limiti dello "strettamente necessario" secondo il parere di congruità, di natura consultiva, dell'Avvocatura erariale, che - nella prospettiva di un contemperamento tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e di protezione del dipendente - non può limitarsi ad una applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l'interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo penale, nonché la conformità della parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)