Sez. 1, Sentenza n. 3029 del 26/08/1969 (Rv. 342932 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTO - OGGETTO - PAROLA O SEGNO DISTINTIVO - REQUISITO DELLA NOVITA - PAROLA DI USO GENERALE O DISTINTIVA DI ALTRO PRODOTTO DELLO STESSO GENERE - INSUSSISTENZA DELLA NOVITA - PRODOTTI DELLO STESSO GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTO - OGGETTO - PAROLA O SEGNO DISTINTIVO - REQUISITO DELLA NOVITA - PAROLA DI USO GENERALE O DISTINTIVA DI ALTRO PRODOTTO DELLO STESSO GENERE - INSUSSISTENZA DELLA NOVITA - PRODOTTI DELLO STESSO GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Puo costituire oggetto di brevetto per uso esclusivo come marchio di impresa ogni parola o segno che sia idoneo a contraddistinguere prodotti e merci ed abbia carattere di novita. Manca del requisito della novita la parola di uso generale o che sia gia nota come segno distintivo di un altro prodotto 'dello stesso generè, fabbricato o messo in commercio da altri. A tale fine, debbono ritenersi dello stesso genere, i prodotti che, per la loro intrinseca natura, per la loro destinazione obiettiva alla soddisfazione degli stessi bisogni o per la loro destinazione subiettiva alla stessa clientela sono ricollegabili al prodotto gia noto con una determinata denominazione. L'apprezzamento del giudice di merito volto a stabilire se vi sia affinita tra due prodotti e incensurabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto congruamente e correttamente motivata la pronuncia dei giudici di merito, secondo la quale non potevano considerarsi dello stesso genere, ne affini tra di loro, un dentifricio ed un digestivo, questo avente finalita terapeutiche specifiche, quello avente fini meramente di igiene e di disinfezione generica per l'apparato dentario e la cavita orale, anche se in entrambi compariva una identica sostanza, l'enzima proteolitico vitaminizzato, denominato lisozima di fleming, dal quale, per il digestivo prima, e per il dentifricio, in un momento cronologicamente posteriore era stata tratta la denominazione vitazim).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 16, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)