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Sez. 6, Sentenza n. 10776 del 19/01/2004 Cc. (dep. 09/03/2004) Rv. 229515 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. - Motivazione concernente l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229515-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto che dispone, a norma del terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la situazione di insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica può essere attestata dallo stesso P.M., senza che debba contestualmente darsi atto delle relative cause. (Nel caso di specie si è ritenuto correttamente motivato un decreto del P.M. contenente, in proposito, l'espressione "gli impianti della Procura di... sono inidonei allo scopo").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)