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Sez. 6, Sentenza n. 40668 del 26/09/2006 Cc. (dep. 13/12/2006) Rv. 235435 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. - Motivazione concernente l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti - Requisiti.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235435-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, u.p., cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica deve specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, dando conto del fatto storico ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero. Tuttavia, mentre il presupposto della inidoneità può dipendere da una molteplicità di cause e richiede pertanto un maggiore livello di specificazione, quello relativo all'insufficienza concerne soltanto il rapporto tra la disponibilità degli impianti e le richieste di intercettazioni, ragion per cui l'obbligo motivazionale deve ritenersi adeguatamente svolto anche con la semplice enunciazione relativa alla "indisponibilità di linee", senza che sia necessario indicarne anche le cause.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 268 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)