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Sez. 3, Sentenza n. 4917 del 24/09/1979 (Rv. 401572 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA - ANTICIPAZIONE DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE RISPETTO AD UN RINVIO DELLA MEDESIMA DISPOSTO IN PRECEDENZA - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO AL CONVENUTO CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401572-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA - ANTICIPAZIONE DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE RISPETTO AD UN RINVIO DELLA MEDESIMA DISPOSTO IN PRECEDENZA - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO AL CONVENUTO CONTUMACE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di anticipazione dell'udienza di prima comparizione rispetto ad un rinvio della medesima precedentemente disposto, non e dovuta la notificazione di tale provvedimento al convenuto che sia rimasto contumace, in quanto non trova applicazione il terzo comma dell'art 82 cod proc civ che ha riguardo alla fissazione, da parte del giudice istruttore, di un'altra udienza d'istruzione, e neppure il combinato disposto degli artt 163 bis, ultimo comma, cod proc civ e 70 delle Disposizioni di attuazione, che si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui, su istanza del convenuto, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo rispetto a quella indicata nell'atto di citazione, bensi il primo comma del citato art 82, che esclude la comunicazione della nuova udienza di prima comparizione per le parti non costituite. (V 2410/68, mass n 334792).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 70 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)