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Sez. 3, Sentenza n. 2410 del 10/07/1968 (Rv. 334792 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINVII - D'UFFICIO - UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE E DI ISTRUZIONE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1968-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334792-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINVII - D'UFFICIO - UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE E DI ISTRUZIONE - DISCIPLINA.*

L'art. 82 disp. Att. Cod.proc.civ., pur nella unita della materia cui si riferisce, prevede varie ipotesi a seconda della fase processuale in cui il rinvio debba verificarsi. Mentre, infatti, il primo comma si riferisce al differimento della udienza di prima comparizione, i commi successivi riguardano le udienze di istruzione. Dal raffronto fra le due diverse situazioni emerge che deve essere data comunicazione alla parte del rinvio della prima udienza, ovvero di ogni altro differimento di cui la parte stessa non possa essere informata e di cui quanto meno, non si debba presumere l'effettiva conoscenza. Il caso del rinvio dell'udienza di istruzione, essendo espressamente previsto dalla legge, non puo essere ricondotto sotto la disciplina del rinvio dell'udienza di prima comparizione. Per quanto attiene al rinvio della udienza di istruzione, se questa non sia tenuta per festivita sopravvenuta o per legittimo impedimento, la causa si intende automaticamente rinviata alla prima udienza di istruzione immediatamente successiva, di cui le parti si presume siano a conoscenza per la preordinata indicazione di essa nel calendario ufficiale, reso pubblico ai sensi dell'art. 80 delle dette Disposizioni di attuazione.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 80, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 80, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)