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Sez. 1, Sentenza n. 5938 del 08/07/1987 (Rv. 454326 - 01)

ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - VENDITA DELLE COSE ASSICURATE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - INCLUSIONE NEL TRASFERIMENTO DELLA COSA ASSICURATA - SUBINGRESSO DEL COMPRATORE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454326-01

ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - VENDITA DELLE COSE ASSICURATE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - INCLUSIONE NEL TRASFERIMENTO DELLA COSA ASSICURATA - SUBINGRESSO DEL COMPRATORE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CONSEGUENZA.*

Nel caso di trasferimento di azienda, il contratto di Assicurazione contro i danni, che sia stato stipulato dal venditore in relazione ai rischi inerenti all'Esercizio aziendale, esula dalla previsione dell'art. 1918 cod. civ., riguardante l'alienazione della cosa assicurata, individualmente considerata, e resta soggetto alla disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di successione dell'acquirente nei contratti stipulati dall'alienante. Pertanto, verificatosi il subingresso del compratore nel contratto assicurativo, in conseguenza della Mancanza di una diversa pattuizione con le clausole del trasferimento, ai sensi del primo comma del citato art. 2558 cod. civ., il recesso dal contratto stesso può essere riconosciuto soltanto all'assicuratore, ai sensi ed alle condizioni del secondo comma della medesima norma, non anche all'assicurato, a differenza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1918 cod. civ. con riferimento a detta diversa ipotesi di vendita del singolo bene.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1918, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)