Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005 (Rv. 586025 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti non aventi carattere personale - Trasferimento "ipso iure" al cessionario dell'azienda - Distinzione tra contratti d'impresa e contratti d'azienda - Irrilevanza - Conseguente estensione anche al contratto di assicurazione contro i danni - Sussistenza - Disciplina applicabile - Individuazione.
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività - si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1918, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)