Sez. 1, Sentenza n. 396 del 24/02/1964 (Rv. 300495 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - NULLITA DI UNO DEI CAPI DEL LODO - NULLITA TOTALE - CONSEGUENZE - CAUSA PRONTA PER LA DECISIONE E CAUSA BISOGNEVOLE DI NUOVA ISTRUZIONE - POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - NULLITA DI UNO DEI CAPI DEL LODO - NULLITA TOTALE - CONSEGUENZE - CAUSA PRONTA PER LA DECISIONE E CAUSA BISOGNEVOLE DI NUOVA ISTRUZIONE - POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
La nullita di uno dei capi della sentenza arbitrale comporta la nullita totale della sentenza stessa, con la conseguenza che il giudice ordinario, adito con l'impugnazione per nullita, deve pronunziare sul merito dell'intera controversia gia devoluta al giudizio degli arbitri. Se la causa e in condizioni di essere decisa, il giudice pronuncia sul merito con la stessa sentenza che dichiara la nullita del giudizio arbitrale e del lodo (giudizio rescindente e rescissorio). Se, invece, per la decisione del merito e necessario una nuova istruzione, il collegio, dichiarata la nullita del giudizio e della sentenza arbitrale, rimette la causa all'istruttore (ai fini del giudizio rescissorio) cosi come dispone l'art. 830 cod. proc. civ. (V. 2266/63; 2276/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)