Sez. 3, Sentenza n. 20 del 05/01/1983 (Rv. 424816 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - SUBINGRESSO DI SOGGETTO ESTRANEO ALLA FAMIGLIA DEL COLONO - NEGOZIO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - INTERVENTO TRA GLI EREDI DEL DEFUNTO ED UN TERZO ESTRANEO ALLA FAMIGLIA - SUBINGRESSO DI TALE SOGGETTO NEL RAPPORTO DI COLONIA PER L'ASSENSO DEL FATTORE DI CAMPAGNA DEL CONCEDENTE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - MORTE DEL COLONO - SUBINGRESSO DI SOGGETTO ESTRANEO ALLA FAMIGLIA DEL COLONO - NEGOZIO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - INTERVENTO TRA GLI EREDI DEL DEFUNTO ED UN TERZO ESTRANEO ALLA FAMIGLIA - SUBINGRESSO DI TALE SOGGETTO NEL RAPPORTO DI COLONIA PER L'ASSENSO DEL FATTORE DI CAMPAGNA DEL CONCEDENTE - CONDIZIONI.*
In caso di morte del colono, il subingresso nel rapporto di Colonia parziaria di soggetto estraneo alla famiglia del colono sulla base di un negozio di cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) tra gli eredi di quest'ultimo e tale soggetto, ovvero dell'assenso del fattore del concedente che sia privo di poteri di rappresentanza, postula il consenso del concedente medesimo, rispettivamente come consenso ex art. 1406 citato e come ratifica ai sensi del precedente art. 1399, i quali, tanto l'uno, quanto l'altra, non si risolvono nella mera presa di conoscenza, bensì nella inequivoca volontà del soggetto interessato di fare propria e perfezionare la fattispecie costitutiva del vincolo posto in essere da altri soggetti. Conseguentemente, non è sufficiente che il concedente manifesti la volontà di assentire che il fondo già condotto dal colono defunto sia oggetto di conduzione da parte di altro colono immessosi nel possesso di esso, ma occorre altresì che egli esterni la inequivoca volontà di consentire che il nuovo colono subentri al precedente nella medesima posizione contrattuale, da quello mutuando inalterati gli originali elementi oggettivi del rapporto, in virtù della inalterata unicità dello stesso. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito con cui era stato escluso che la volontà del concedente di consentire il subingresso di un nuovo colono al precedente, defunto, fosse desumibile dall'annotazione del nome del primo a margine del contratto sottoscritto dal secondo). (V 3020/81, mass n 413571; (V 954/78, mass n 390284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)