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Sez. 3, Sentenza n. 338 del 20/01/1986 (Rv. 443959 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLONO - SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443959-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLONO - SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*

In caso di morte del colono, il rapporto di Colonia si scioglie - in maniera automatica - alla fine dell'anno agrario in corso - ovvero alla fine di quello successivo, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2158 cod. civ. - qualora, entro lo stesso termine gli eredi non abbiano provveduto a designare persona idonea alla prosecuzione del rapporto, con atto ricettizio diretto al concedente, il quale deve esternare una inequivoca volontà di consentire che il nuovo colono subentri al precedente nella medesima posizione contrattuale, in virtù della persistente unicità del rapporto, non essendo, all'uopo, sufficiente la manifestazione di volontà di assentire che il fondo già coltivato dal colono sia oggetto di conduzione da parte di altra persona immessasi nel possesso dello stesso. (V 20/83, mass n 424816; (V 42/82, mass n 417728; (V 1344/79, mass n 397615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)