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Sez. L, Sentenza n. 7499 del 06/07/1991 (Rv. 472986 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani | Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contributi aggiuntivi - Determinazione - Criteri - Reddito d'impresa - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472986-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani

Ai fini della determinazione dei contributi aggiuntivi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali ai sensi degli artt. 1 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 e 2 D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1982, n. 54), il reddito di impresa in base al quale devono essere calcolati i contributi stessi è costituito - ai sensi dell'art. 6, comma ventisettesimo, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, che ha natura di norma di interpretazione autentica ed opera quindi con efficacia retroattiva - dal reddito di impresa "relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione dei rispettivi elenchi" delle attività contemplate. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza dei giudici di merito secondo cui per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 536/87 cit. i contributi dovuti da un soggetto titolare di impresa artigiana e socio accomandante di una società di persone dovevano essere calcolati sulla base del reddito di impresa derivante da entrambe le attività).

Riferimenti normativi: DPR 08/07/1980 num. 538 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 com. 27 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)