Sez. L, Sentenza n. 12885 del 19/12/1997 (Rv. 511064 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contributi aggiuntivi - Determinazione - Criteri - Reddito d'impresa - Rilevanza - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Ai fini della determinazione dei contributi aggiuntivi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali ai sensi degli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980 e 2 D.L. n.791 del 1981, convertito con modifiche in legge n. 54 del 1982, il reddito di impresa in base al quale devono essere calcolati i suddetti contributi è costituito - ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988, che ha natura di norma di interpretazione autentica - dal reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione nei rispettivi elenchi, restando pertanto esclusi dal calcolo ai fini del contributo aggiuntivo sia i redditi non derivanti da esercizio di impresa, sia i redditi relativi ad impresa diversa da quella per cui si è ottenuta l'iscrizione sugli elenchi.
Riferimenti normativi: DPR 08/07/1980 num. 538 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)