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Sez. U, Sentenza n. 1908 del 13/07/1963 (Rv. 262922 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI APPELLO SULLA GIURISDIZIONE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1963-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262922-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI APPELLO SULLA GIURISDIZIONE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO ORDINARIO.*

L'istanza per regolamento di giurisdizione, in relazione alle sue specifiche finalita di economia processuale, non ha piu ragione d'essere quando la causa sia stata decisa anche in ordine alla sola giurisdizione, in grado d'appellò in tal caso la sentenza non puo essere impugnata che con ricorso per Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma dell'art 360 n 1 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)