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Sez. U, Sentenza n. 829 del 29/11/1999 (Rv. 531611 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ | Ammissibilità del regolamento - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Sentenza d'appello sulla sola giurisdizione - Rilevanza ostativa - Conseguenze rispetto a sentenze d'appello della Corte dei Conti - Conversione del regolamento in ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531611-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ

Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto a seguito della sentenza con cui la Corte dei Conti in grado di appello abbia provveduto sulla sola giurisdizione, annullando con rinvio la sentenza della sezione regionale che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, non è ammissibile, in applicazione sia del principio di carattere generale secondo cui il regolamento di giurisdizione non è proponibile dopo che nei gradi di merito del giudizio sia stata pronunciata una sentenza, anche se questa riguardi solo l'accertamento relativo alla giurisdizione, sia di quello più specifico (e di formulazione più risalente nella giurisprudenza della S.C.) secondo cui il regolamento preventivo è privo di ragione d'essere dopo la decisione della causa in grado d'appello, stante l'impugnabilità della relativa sentenza con ricorso per cassazione proposto per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 360, primo comma, n. 1 cod.proc.civ.). Tuttavia il proposto regolamento di giurisdizione può convertirsi in ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., se provvisto dei relativi requisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Costituzione art. 111 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)