diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9477 del 21/04/2009 (Rv. 607924 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Formulazione dei motivi di ricorso - Formale denuncia di violazione di norme di diritto - Contestazione effettiva di vizio di motivazione - Inadeguatezza del quesito di diritto - Rilevanza - Esclusione - Inammissibilità del motivo di ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607924-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione, ove la censura della parte, pur formalmente diretta a denunciare la violazione delle norme di diritto, sia intesa a contestare la motivazione della sentenza, valutata come carente per non aver tratto dalle risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili, la formulazione del quesito di diritto - che si riduca alla mera istanza di una decisione in ordine all'esistenza di una "regula iuris" da applicare nel caso concreto - non si traduce nell'inammissibilità del motivo di ricorso per violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. per mancata indicazione dell'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e correlata omessa prospettazione, da parte del ricorrente, della regola da applicare, appuntandosi la contestazione esclusivamente sui modi con i quali il giudice di merito ha proceduto alla valutazione del fatto e delle prove. (Nella specie, il ricorrente, con separati motivi, contestava il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2087 cod. civ., adducendo l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito delle condotte del datore di lavoro, asseritamente integranti una ipotesi di "mobbing"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che le censure investissero, globalmente, il vizio di motivazione, escludendo, di conseguenza, che il quesito formulato per il secondo motivo dovesse rispondere, per tale aspetto, ai requisiti stabiliti dall'art. 366-bis cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)