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Sez. 5 - , Sentenza n. 33578 del 28/12/2018 (Rv. 652151 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio di motivazione (secondo il testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del d.lgs. n. 40 del 2006) - Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652151-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione su un "fatto controverso e decisivo per il giudizio", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve riferirsi esclusivamente a fatti principali, ossia a fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso ex art. 2697 c.c., sicché, nella formulazione del cd. quesito di diritto, deve provvedersi alla loro precisa individuazione e all'evidenziazione del carattere decisivo degli stessi, ossia della idoneità del vizio denunciato a determinare una diversa ricostruzione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva omesso di evidenziare gli elementi di fatto e contabili rilevati dai verbalizzanti in sede di accertamento analitico – induttivo e non esaminati dal giudice di merito, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)