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Sez. 3, Sentenza n. 10898 del 30/06/1986 Ud. (dep. 14/10/1986) Rv. 173974 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPA - BUONA FEDE NELLE CONTRAVVENZIONI - FATTO DETERMINATO DALL'OPERATO DI PUBBLICHE AUTORITÀ - ESONERO DI RESPONSABILITÀ - FONDAMENTO E LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173974-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPA - BUONA FEDE NELLE CONTRAVVENZIONI - FATTO DETERMINATO DALL'OPERATO DI PUBBLICHE AUTORITÀ - ESONERO DI RESPONSABILITÀ - FONDAMENTO E LIMITI.*

Nei reati contravvenzionali non è ravvisabile la colpa allorquando la condotta dell'agente riveli una volontà contraria alla violazione della legge, per essersi adeguata a circostanze di apparente legalità, che inducano un uomo di comune diligenza a ritenere lecita la propria Azione od omissione. Tra queste circostanze assume rilievo particolare l'atto amministrativo che, essendo assistito da una presunzione generale di legittimità, esonera il destinatario dal controllo dell'esatta corrispondenza dell'atto a norma imperativa, tranne nei casi di evidente abnormità o illegalità. (Conf mass n 130302).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)