Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/07/1993 (Rv. 483342 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere | Proprietà del bene - Perdita per la irreversibile incorporazione nell'opera pubblica - Espropriato - Credito per il risarcimento del danno - Compensazione con il prezzo per la cessione volontaria del bene dichiarata nulla - Ammissibilità limitatamente alla compensazione giudiziale - Conseguenze per gli interessi.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere
Il credito dell'espropriato per il risarcimento del danno derivante da perdita della proprietà del bene, quale effetto irreversibile dell'incorporazione del bene stesso nell'opera pubblica ormai realizzata, ed il debito del medesimo soggetto nei confronti dell'ente espropriante, per la restituzione del prezzo di una cessione volontaria di quel bene, poi dichiarata nulla, sono suscettibili di compensazione soltanto giudiziale con la conseguenza che, fino alla pronunzia della sentenza che la dichiara, ciascuno di essi continua a produrre interessi, mentre, una volta verificatisi gli effetti ("ex nunc") della compensazione stessa, dal medesimo momento prenderanno a decorrere gli interessi sulla somma corrispondente, eventualmente, al residuo credito di una delle due parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)