Sez. 2, Sentenza n. 22035 del 22/11/2004 (Rv. 578465 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Momento di produzione degli effetti - Dalla data della pubblicazione della sentenza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE
L'esistenza della sentenza civile emessa all'esito di un giudizio trattato con le forme del rito ordinario èdeterminata dalla pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata, essendo irrilevante a questo fine la data della deliberazione, con la conseguenza che, producendosi l'effetto della compensazione giudiziale soltanto dalla prima data, qualora uno dei crediti sia un credito di valore, la rivalutazione monetaria eventualmente concessa deve essere calcolata sino a tale data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)