Sez. L, Sentenza n. 3031 del 11/02/2014 (Rv. 630105 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Clausola di contingentamento ex art. 8, comma 3, c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane - Computo dei lavoratori - Lavoratori a tempo parziale - Criterio cosiddetto "full time equivalent" - InapplicabilitĂ .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di contratti a termine, l'art. 8, comma 3, del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane (applicabile "ratione temporis") nel prevedere che il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato non può superare la quota percentuale massima del dieci per cento, comporta che, ai fini della verifica dell'osservanza della clausola di contingentamento, deve tenersi conto del numero complessivo dei lavoratori, senza che i contratti a tempo determinato part - time siano suscettibili di essere considerati secondo il criterio cosiddetto "full time equivalent", ossia unitariamente fino alla concorrenza dell'orario pieno.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/11/1994 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)