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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21355 del 15/10/2011 (Rv. 619150 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | CERTALEX - Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Necessaria individuazione di ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori - Necessaria fissazione di un termine di durata dell'autorizzazione all'assunzione a termine - Insussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619150-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 56 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti - con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato - e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Ne consegue che i contratti collettivi non sono vincolati all'individuazione di ipotesi omologhe a quelle già previste dalla legge e operano sul medesimo piano della disciplina generale, fermo restando, quindi, che, qualora un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine. (Principio affermato ai fini dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 20/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)