Sez. L, Sentenza n. 182 del 17/01/1989 (Rv. 461396 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ SULLA BASE DI CALCOLO DELLA INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DECORRENZA - CONDIZIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ SULLA BASE DI CALCOLO DELLA INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DECORRENZA - CONDIZIONE.*
In virtù dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324, è computabile nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio, corrisposta dall'i.N.A.D.e.L., solo con decorrenza dall'1 gennaio 1974 e sempreché dalla stessa data sia stata sottoposta a contribuzione. (V 4419/87, mass n 453149; (V 3184/86, mass n 446176).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)