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Sez. L, Sentenza n. 4514 del 12/07/1986 (Rv. 447259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RIPETUTA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - APPOSIZIONE DEL TERMINE DELLE SINGOLE ASSUNZIONI - EFFICACIA DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RIPETUTA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - APPOSIZIONE DEL TERMINE DELLE SINGOLE ASSUNZIONI - EFFICACIA DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*

Nel caso della ripetuta stipulazione di contratti di lavoro a termine in violazione dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione del termine non può valere, indipendentemente dallo intervallo tra i successivi rapporti, come manifestazione unilaterale di recesso, da parte del datore di lavoro, dal contratto a tempo indeterminato cui danno luogo le varie assunzioni temporanee, e, quindi, come licenziamento che debba essere impugnato nel termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (Conf 3862/81, mass n 414511, prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)