Sez. L, Sentenza n. 12665 del 15/12/1997 (Rv. 510920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità del termine - Conclusione del rapporto alla scadenza - Decorso di tempo rilevante prima dell'azione in giudizio del lavoratore - Risoluzione consensuale - Configurabilità - Esclusione - Impugnativa nei termini ex art. 6 legge 604/1966 - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Il fatto che il lavoratore, assunto con una serie di successivi contratti a termine, solo dopo un rilevante periodo di tempo dalla conclusione dell'ultimo periodo di prestazione lavorativa (nella specie dopo oltre undici anni) abbia fatto valere l'illegittimità delle clausole relative al termine e la natura a tempo indeterminato del rapporto, chiedendo il ripristino del medesimo, non giustifica di per sè la tesi che sia intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto. Nè è configurabile la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, per la mancata impugnativa del licenziamento, se il rapporto ha avuto conclusione non in base ad un atto unilaterale risolutivo del datore di lavoro, ma solo per la scadenza del termine illegittimamente apposto.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)