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Sez. 1, Sentenza n. 5562 del 25/10/1996 Cc. (dep. 27/11/1996) Rv. 206071 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Dichiarazione di fallimento del condannato - Reati commessi anteriormente ad essa - Conversione delle relative pene prima della chiusura della procedura concorsuale - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1996-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206071-01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE

Qualora il condannato sia dichiarato fallito, la pena pecuniaria inflittagli per fatto commesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento non può essere convertita se non dopo la chiusura della procedura concorsuale, sussistendo in precedenza soltanto una situazione di insolvenza ma non necessariamente di insolvibilità, la quale ultima potrebbe risultare esclusa una volta che il fallito sia tornato "in bonis".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)