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Sez. L, Sentenza n. 827 del 28/01/1987 (Rv. 450507 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450507-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la suprema Corte ha annullato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 6 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976 per i dipendenti di aziende autoferrotranviarie - aveva ritenuto il compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo computabile nella base di calcolo della retribuzione per mensilità aggiuntive, ferie e festività nazionali). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)