Sez. 1, Sentenza n. 2856 del 10/05/1984 (Rv. 434900 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ATTO DELL'ENTE PROPRIETARIO CONCERNENTE LA COMUNICAZIONE ALLO ASSEGNATARIO DI UN PREZZO DI CESSIONE DIVERSO DA QUELLO FISSATO DA NORME IMPERATIVE - NULLITÀ - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 457 DEL 1978.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ATTO DELL'ENTE PROPRIETARIO CONCERNENTE LA COMUNICAZIONE ALLO ASSEGNATARIO DI UN PREZZO DI CESSIONE DIVERSO DA QUELLO FISSATO DA NORME IMPERATIVE - NULLITÀ - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 457 DEL 1978.*
In tema di cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'atto con il quale l'ente proprietario abbia comunicato all'assegnatario che ne abbia proposto domanda un prezzo di cessione diverso da quello fissato dalle corrispondenti norme imperative (nella specie, art. 23 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035) è da ritenersi radicalmente nullo, poiché in contrasto con norme inderogabili dettate da esigenze di pubblico interesse, ed esso pertanto non vale come "accettazione" della domanda ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 52, comma primo, della legge 5 agosto 1978 n. 457, con la conseguenza che il prezzo dell'eventuale successiva cessione dell'alloggio deve essere determinato con i nuovi criteri stabiliti dal quarto comma dello art. 52 citato, sostitutivo dell'art. 28, comma primo, della legge 8 agosto 1957 n. 513. (V 835/82, mass n 418658).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 23, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)