Sez. U, Sentenza n. 835 del 11/02/1982 (Rv. 418658 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - CONVERSIONE DI CESSIONE SECONDO LA DISCIPLINA DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959 - PREZZO - DETERMINAZIONE - VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA PREDETTA NORMATIVA - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELLO JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DALLE LEGGI N. 513 DEL 1977 E N. 457 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - CONVERSIONE DI CESSIONE SECONDO LA DISCIPLINA DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959 - PREZZO - DETERMINAZIONE - VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA PREDETTA NORMATIVA - NULLITÀ - SANATORIA PER EFFETTO DELLO JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DALLE LEGGI N. 513 DEL 1977 E N. 457 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
La convenzione, con la quale viene ceduto in proprietà un alloggio economico e popolare, secondo la disciplina del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, è affetta da nullità, estendentesi all'intero contratto, in conseguenza della violazione dei criteri fissati dalla suddetta normativa per la Determinazione del prezzo della cessione stessa, in relazione ai vari tipi di immobili, tenuto conto del carattere imperativo ed inderogabile di tali criteri. Questa nullità non trova limitazioni o deroghe per effetto della sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina sull'edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 513 ed alla legge 5 agosto 1978 n. 457, né, in particolare, della disposizione transitoria dello art. 52 primo comma di quest'ultima legge, la quale si limita a far salvo, in determinati casi, il diritto alla cessione maturato nel vigore della precedente normativa, ma non interferisce sugli eventuali vizi invalidanti i pregressi contratti attuativi della cessione medesima. (V 2392/77, mass n 386099; (V 1655/70, mass n 347589; (V 1026/65).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)