Sez. 2, Sentenza n. 645 del 06/03/1956 (Rv. 880434 - 01)
TESTAMENTO - TESTAMENTO DISTRUTTO O SMARRITO - DIMOSTRAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL TESTAMENTO AI REQUISITI VOLUTI - PROVE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PUBBLICAZIONE - NON OSTA ALL'EFFICACIA.
TESTAMENTO - TESTAMENTO DISTRUTTO O SMARRITO - DIMOSTRAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL TESTAMENTO AI REQUISITI VOLUTI - PROVE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PUBBLICAZIONE - NON OSTA ALL'EFFICACIA.
Quando consti della esistenza del testamento, ma sussista la impossibilità, da parte di chi lo invoca, di produrlo per essere andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore, la rispondenza del testamento ai requisiti di Forma voluti dalla legge e il suo contenuto possono essere altrimenti dimostrati. Nè la impossibilità della pubblicazione del testamento - nell'ipotesi di cui sopra - osta alla efficacia della volontà testamentaria, non afferendo la pubblicazione ai requisiti formali dell'olografo (alla esecuzione del quale ordinariamente essa prelude, essendo disposta allo scopo un accertamento preliminare del carattere testamentario dello scritto, della sua identificazione e conservazione) e sostituendo l'accertamento giudiziale le formalità predette.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)