Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 24/02/2004 (Rv. 570440 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - PUBBLICAZIONI - IN GENERE | Pubblicazione del testamento olografo - Natura ed effetti - Irreperibilità dell'originale - Conseguenze - Azione di accertamento dell'esistenza di testamento valido - Proponibilità da parte degli interessati all'esecuzione delle disposizioni testamentarie - Sussistenza - Mancanza dell'originale del testamento - Presunzione di revoca - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Prova - Necessità - Produzione di copia non disconosciuta - Rilevanza - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - PUBBLICAZIONI - IN GENERE
Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale- avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie- si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 cod. civ., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l'eventuale mancato disconoscimento della copia dell'originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l'originale dopo averlo fotocopiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 620, Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)