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Sez. 2, Sentenza n. 6035 del 29/05/1995 (Rv. 492550 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE | Vendita immobiliare - Pattuizioni limitanti l'utilizzazione od il godimento di un fondo, a favore di un altro fondo - Costituzione di servitù - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492550-01

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE

Le pattuizioni con cui nelle vendite immobiliari i contraenti pongono limitazioni all'utilizzazione o al godimento di un fondo, per assicurare ad un altro fondo particolari utilità, vantaggi, amenità o comodità, sono costitutive di vere e proprie servitù, titolare delle quali è il proprietario del fondo dominante ed alla cui osservanza è tenuto il proprietario del fondo servente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)