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Sez. 1, Sentenza n. 6156 del 22/05/1992 (Rv. 477331 - 01)

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - In genere | Garanzie inerenti a prestiti agrari di esercizio - Imposta ipotecaria - Esenzione - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1992-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477331-01

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - In genere

L'esenzione dall'imposta ipotecaria, prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, ove si tratti di garanzie inerenti a prestiti agrari di esercizio, trova applicazione non solo per le ipoteche convenzionali o legali, ma anche per quelle giudiziali, le quali non integrano un atto giudiziario (ma trovano in esso la fonte).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)