Sez. 5, Sentenza n. 4598 del 29/03/2002 (Rv. 553378 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Garanzie inerenti a prestiti agrari di esercizio - Imposta ipotecaria - Esenzione - Ambito applicativo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, l'esenzione dall'imposta ipotecaria, prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ove si tratti di garanzie inerenti a prestiti agrari di esercizio, trova applicazione non solo per le ipoteche convenzionali o legali, ma anche per quelle giudiziali, le quali non integrano un atto giudiziario (ma trovano in esso la fonte).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)