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Sez. 3, Sentenza n. 7215 del 27/06/1991 (Rv. 472855 - 01)

Locazione - Regime vincolistico (proroga e blocco) - Canone | Clausole di adeguamento del canone (cosiddette clausole ISTAT) - Inefficacia ex art. 1 del d.l. n. 426 del 1973 - Riferibilità ai soli contratti soggetti a proroga legale.
Stato
decisa il 1991-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472855-01

Locazione - Regime vincolistico (proroga e blocco) - Canone

L'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, che stabilisce l'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria (cosiddette clausole Istat) si riferisce ai soli contratti soggetti a proroga legale e non a quelli con scadenza convenzionale posteriore alla data di proroga, per i quali, fino alla relativa attrazione (e permanenza) nella disciplina vincolistica, dettata da provvedimenti successivi al citato decreto, è da ritenere operante il regime del corrispettivo autonomamente previsto dalle parti, con conseguente efficacia delle clausole stesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)