Sez. 3, Sentenza n. 9557 del 14/11/1994 (Rv. 488577 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI | Determinazione - Riferimento al canone contenente gli aumenti già praticati - Necessità - Inefficacia delle cosiddette clausole ISTAT - Irrilevanza - Limiti - Incorporazione dell'aumento fino al D.L. n. 426 del 1973.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI
Gli aumenti applicabili al canone dei contratti di locazione non abitativi soggetti a proroga ai sensi dell'art. 68 legge n. 392/78 e legge n. 94/82 vanno riferiti al canone corrisposto dal conduttore, e cioè a quello contenente gli aumenti già legittimamente praticati. Ne consegue che la dichiarazione di inefficacia delle clausole di adeguamento negoziale (cosiddetta clausola ISTAT) contenuta nel D.L. 24 luglio 1973 n. 426 non impedisce il normale effetto dell'incorporazione dell'aumento del canone per tutto il periodo di efficacia della clausola.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)