Sez. 5, Sentenza n. 28662 del 03/12/2008 (Rv. 605688 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Comune - Procura rilasciata dal sindaco - Indicazione degli estremi della delibera di autorizzazione - Sufficienza - Verifica da parte del giudice - Condizioni - Tempestiva contestazione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In tema di rappresentanza processuale degli enti locali, l'indicazione, nella procura rilasciata dal sindaco, dell'esistenza di una delibera e dei suoi estremi, deve ritenersi sufficiente ai fini della legittimazione, senza che tale delibera debba essere esaminata, divenendo ciò necessario solo nell'ipotesi in cui sia esplicitamente e specificatamente contestata l'esistenza di essa o la sua validità e la contestazione sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine alla effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante e dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)