Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 17/05/1996 Cc. (dep. 02/07/1996) Rv. 205381 - 01
Imputato - Capacità - Sospensione del procedimento - In genere | Udienza preliminare - Incapacità, anche preesistente, dell'imputato a partecipare al procedimento - Sospensione - Necessità - Ragioni.
Imputato - Capacità - Sospensione del procedimento - In genere
Qualora il giudice, nel corso dell'udienza preliminare, accerti che l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente e liberamente al processo a causa delle sue condizioni psichiche, non può disporre il giudizio nemmeno in caso di infermità totale di mente già esistente al momento del fatto; non sarebbe idonea a giustificare il rinvio a giudizio, infatti, la possibilità di un proscioglimento in dibattimento per difetto di imputabilità, non potendosi negare all'imputato - ove vi potesse partecipare - l'eventuale interesse ad una diversa formula di proscioglimento, al fine di evitare l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 222 cod. pen.. (V. Corte Cost. 20 luglio 1992, n. 340; 10 febbraio 1993, n. 41 e 28 giugno 1995, n. 281).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)