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Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 22/02/1999 (Rv. 523464 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Cortile a livello del piano stradale in uso esclusivo al condominio - Funzione di copertura di un locale cantinato di proprietà di terzi - Infiltrazioni nel locale causate da cattiva manutenzione del cortile - Responsabilità del condominio - Onere probatorio del danneggiato.
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523464-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Nel caso in cui il cortile di un condominio funge da copertura di un locale interrato di un terzo, se la cattiva manutenzione del cortile provoca infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale, l'obbligazione risarcitoria del condominio trova la sua fonte non già nelle norme di cui agli artt. 1123, 1125 e 1126 cod. civ., bensì nel disposto dell'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)